(Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 31)
                              Art. 31. 
      Autobus adibiti ai servizi di linea postali e non postali 

 
  Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 13. 

 
  Tutti gli autobus in dotazione delle ditte esercenti autoservizi di
linea postali e non postali possono  circolare  promiscuamente  sulle
linee stesse, mediante il pagamento della tassa  di  circolazione  in
misura proporzionale fra la percorrenza annuale complessiva di  detti
autoveicoli sulle linee postali e quella sulle linee non postali.