Art. 32. Autoveicoli adibiti ad uso speciale Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 3 (3° comma). L'elenco degli autoveicoli adibiti ad uso speciale, non atti comunque al trasporto di cose, di cui alla lettera A) della annessa tariffa I, puo' essere aggiornato con decreto del Ministro per le Finanze, di intesa con quello per i Trasporti.