(Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 33)
                              Art. 33. 
                            Autoambulanze 

 
  Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 3, (5° comma). 

 
  Le  autoambulanze  sono  soggette  al  pagamento  della  tassa   di
circolazione di  cui  alla  lett.  B)  della  annessa  tariffa  I,  a
condizione che  siano  munite  di  licenza  di  circolazione  ad  uso
speciale e non siano comunque atte al trasporto di cose.