Art. 33. Autoambulanze Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 3, (5° comma). Le autoambulanze sono soggette al pagamento della tassa di circolazione di cui alla lett. B) della annessa tariffa I, a condizione che siano munite di licenza di circolazione ad uso speciale e non siano comunque atte al trasporto di cose.