Art. 34. Corse fuori linea di autobus Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 29 (2° comma). Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 10. Le domande per ottenere il permesso al trasporto di viaggiatori fuori linea con autobus adibiti a servizi pubblici di linea regolarmente concessi o autorizzati, con o senza l'onere del servizio postale, debbono essere inoltrate al competente Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Il permesso dell'Ispettorato non puo' essere di durata superiore a cinque giorni, ed e' soggetto al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa.