(Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 34)
                              Art. 34. 
                    Corse fuori linea di autobus 

 
  Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 29 (2° comma). 
  Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 10. 

 
  Le domande per ottenere il permesso  al  trasporto  di  viaggiatori
fuori  linea  con  autobus  adibiti  a  servizi  pubblici  di   linea
regolarmente concessi o autorizzati, con o senza l'onere del servizio
postale, debbono essere inoltrate  al  competente  Ispettorato  della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. 
  Il permesso dell'Ispettorato non puo' essere di durata superiore  a
cinque giorni, ed e' soggetto al pagamento della prescritta tassa  di
concessione governativa.