(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 36)
                              Art. 36. 
               (Art. 29 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). 

 
  L'erogazione  degli  assegni  familiari  e   la   riscossione   dei
contributi sono  regolate  dalle  disposizioni  particolari  previste
dagli articoli seguenti. 
  I contributi possono essere riscossi anche con le forme  e  con  la
procedura privilegiata stabilite per, la  riscossione  delle  imposte
dirette.