Art. 36. (Art. 29 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). L'erogazione degli assegni familiari e la riscossione dei contributi sono regolate dalle disposizioni particolari previste dagli articoli seguenti. I contributi possono essere riscossi anche con le forme e con la procedura privilegiata stabilite per, la riscossione delle imposte dirette.