(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 37)
                              Art. 37. 
   (Artt. 30, 1° e 4° comma, 36 e 55 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 
                Art. 1 D.P.R. 23 marzo 1948, n. 671). 

 
  Salvo  quanto  disposto  per  il  settore  dell'agricoltura   negli
articoli da 66 a 69, gli  assegni  familiari  sono  corrisposti  agli
aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni  periodo
di pagamento della retribuzione. 
  Il Comitato speciale per gli assegni familiari potra', in relazione
a contingenze  particolari  e  alle  disponibilita'  della  gestione,
stabilire sistemi diversi per la corresponsione degli assegni.