(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 38)
                              Art. 38. 
            (Artt. 31 e 33 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). 

 
  Per ottenere gli assegni familiari, gli aventi diritto sono  tenuti
a presentare al proprio datore di lavoro un documento del  Comune  di
origine  o  di  residenza,  comprovante  la  propria  situazione   di
famiglia. 
  Tale documento deve essere redatto dai Comuni  su  apposito  modulo
con tagliando, approvato con decreto del Ministro per il lavoro e  la
previdenza sociale di  concerto  con  il  Ministro  per  l'interno  e
fornito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. 
  Esso deve contenere il nome delle persone a carico  e  la  data  di
nascita di ciascuna, e' valido fino al massimo di  un  anno  dal  suo
rilascio e deve essere rinnovato ad ogni variazione della  situazione
di famiglia. 
  Il tagliando deve essere conservato dal lavoratore e  puo'  per  il
periodo della validita' del documento, essere esibito in sostituzione
di esso per fare la richiesta degli assegni ad altri datori di lavoro
e servire di base per provvedere alle registrazioni prescritte. 
  Il lavoratore deve denunciare al proprio datore di lavoro,  che  ne
dara' comunicazione alla  sede  provinciale  dell'Istituto  nazionale
della previdenza  sociale,  ogni  variazione  del  proprio  stato  di
famiglia, sia per quanto riguarda i  figli  o  persone  equiparate  a
carico che per la sua qualita' di capo-famiglia, e  ogni  circostanza
che possa influire sul diritto agli assegni. 
  Gli aventi diritto debbono inoltre presentare al datore  di  lavoro
tutti gli altri documenti che possano essere richiesti per provare il
diritto agli assegni.