(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 40)
                              Art. 40. 
               (Art. 26 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). 

 
  I datori di lavoro ed  i  lavoratori  devono  fornire  all'Istituto
nazionale della previdenza sociale tutte le notizie i  documenti  che
sono loro  richiesti  per  l'applicazione  delle  disposizioni  sugli
assegni familiari.