(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 41)
                              Art. 41. 
               (Art. 34 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). 

 
  Il datore di lavoro deve registrare sul libro paga o  su  documenti
equipollenti gli assegni corrisposti a ciascun lavoratore.