(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 42)
                              Art. 42. 
    (Art. 37 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 15 D.Leg.C.P.S. 
                     16 settembre 1946, n. 479). 

 
  Entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese il datore di lavoro deve
comunicare  alla  sede  provinciale  dell'Istituto  nazionale   della
previdenza  sociale,  in  apposito  modulo  stabilito   dall'Istituto
stesso, l'ammontare dei contributi dovuti, il  numero  e  l'ammontare
degli assegni corrisposti nei periodi di paga scaduti nel  corso  del
mese precedente distintamente per quanto si riferisce agli  operai  e
agli impiegati, gli estremi dei versamenti  e  dei  rimborsi  di  cui
all'articolo  seguente  e  tutte  le   indicazioni   necessarie   per
assicurare il pagamento dei  contributi  e  la  corresponsione  degli
assegni.