(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 43)
                              Art. 43. 
               (Art. 38 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). 

 
  Se   l'ammontare   dei   contributi   dovuti   risulti    superiore
all'ammontare  degli  assegni  corrisposti,  il  datore   di   lavoro
provvedera', entro lo stesso termine di cui all'articolo  precedente,
a  versare  l'eccedenza  all'Istituto  nazionale   della   previdenza
sociale. 
  La  ricevuta  di  versamento  costituisce  la   prova   liberatoria
dell'obbligo del datore di lavoro. 
  Se invece l'ammontare degli assegni corrisposti  risulti  superiore
all'ammontare dei contributi dovuti, l'Istituto predetto  provvedera'
a rimborsare l'eccedenza al datore di lavoro.