Art. 44. (Art. 15 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479). Il diritto dei datori di lavoro al rimborso degli assegni familiari e della eccedenza a loro favore fra contributi ed assegni, si prescrive nel termine di due anni dalla scadenza del periodo di paga cui gli assegni si riferiscono.