(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 44)
                              Art. 44. 
          (Art. 15 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479). 

 
  Il diritto dei datori di lavoro al rimborso degli assegni familiari
e della eccedenza  a  loro  favore  fra  contributi  ed  assegni,  si
prescrive nel termine di due anni dalla scadenza del periodo di  paga
cui gli assegni si riferiscono.