(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 45)
                              Art. 45. 
               (Art. 39 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). 

 
  Fermo restando l'obbligo della corresponsione degli assegni ad ogni
periodo di paga, l'Istituto nazionale della previdenza  sociale  puo'
consentire, per particolari casi, che le denuncie di cui all'art.  42
vengano trasmesse,  anziche'  nel  termine  da  esso  prescritto,  ad
intervalli di tempo piu' lunghi, purche' non superiori ad un mese. 
  In casi eccezionali questo termine puo' essere elevato a  tre  mesi
previo  conforme  parere  del  Comitato  speciale  per  gli   assegni
familiari.