(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 47)
                              Art. 47. 
 (Art. 41 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 Art. 8 C.C. 25 luglio 1940). 

 
  Nei casi previsti agli articoli 4, terzo e quarto comma, 7 e  8  la
corresponsione degli assegni familiari  deve  essere  autorizzata  da
parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.