Art. 24. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 14, nn. 5, 6, 7 e 8, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 13). L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni: 1) assegna un numero a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione; 2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti; 3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate; 4) trasmette immediatamente alla Prefettura del capoluogo del Collegio le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede di votazione e per l'adempimento di cui al numero seguente; 5) provvede, per mezzo della Prefettura del capoluogo del Collegio, alla stampa delle liste con relativo contrassegno e numero di ordine in unico manifesto ed alla trasmissione di esso ai Sindaci dei Comuni del Collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il ventesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli Uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'Ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.