(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 24)
                              Art. 24. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 14, nn. 5, 6, 7  e  8,  e  L.  16
                   maggio 1956, n. 493, art. 13). 
 
 
  L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il  termine
stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso  in  cui  sia
stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione  della
decisione  dell'Ufficio  centrale  nazionale,  compie   le   seguenti
operazioni: 
    1) assegna un numero a ciascuna lista ammessa,  secondo  l'ordine
di presentazione; 
    2) assegna un numero ai  singoli  candidati  di  ciascuna  lista,
secondo l'ordine in cui vi sono iscritti; 
    3) comunica ai delegati di  lista  le  definitive  determinazioni
adottate; 
    4) trasmette immediatamente alla  Prefettura  del  capoluogo  del
Collegio le liste definitive con  i  relativi  contrassegni,  per  la
stampa delle schede di votazione e per l'adempimento di cui al numero
seguente; 
    5)  provvede,  per  mezzo  della  Prefettura  del  capoluogo  del
Collegio, alla stampa delle liste con relativo contrassegno e  numero
di ordine in unico manifesto ed alla trasmissione di esso ai  Sindaci
dei Comuni del Collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in
altri luoghi pubblici entro il ventesimo giorno  precedente  la  data
delle  elezioni.  Tre  copie  di  ciascun  manifesto  devono   essere
consegnate ai presidenti dei singoli Uffici  elettorali  di  sezione:
una a disposizione dell'Ufficio e le  altre  per  l'affissione  nella
sala della votazione.