(Trattato-art. 15)
                              Art. 15. 
 
  La Commissione stabilisce una procedura  che  consenta  agli  Stati
membri, alle persone e alle imprese di scambiarsi per il suo  tramite
i risultati provvisori o definitivi delle loro  ricerche,  sempreche'
non  si  tratti  di  risultati  acquisiti  dalla  Comunita'  mediante
ricerche svolte per incarico della Commissione. 
  Tale procedura deve garantire il carattere riservato dello scambio.
Tuttavia, i  risultati  comunicati  possono  essere  trasmessi  dalla
Commissione  al  Centro  comune  di  ricerche  nucleari  a  fini   di
documentazione, senza che tale trasmissione determini un  diritto  di
utilizzazione  al  quale  l'autore  della  comunicazione  non   abbia
consentito.