(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 18)
                              Art. 18. 
                         Schede individuali. 

 
  A ciascuna persona residente nel Comune deve essere  intestata  una
scheda  individuale,  conforme  all'apposito  esemplare   predisposto
dall'istituto centrale  di  statistica,  sulla  quale  devono  essere
indicati il sesso, la data e il Comune di nascita, lo  stato  civile,
la  professione,  arte  o  mestiere  abitualmente  esercitato  o   la
condizione  non  professionale,  il   titolo   di   studio,   nonche'
l'indirizzo dell'abitazione. 
  L'inserimento nelle schede individuali di altre notizie puo' essere
effettuato soltanto previa  autorizzazione  da  parte  del  Ministero
dell'interno d'intesa con l'istituto centrale di statistica, a  norma
dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. 
  Per le donne coniugate o vedove le schede devono  essere  intestate
al cognome da nubile. 
  Le schede  individuali  devono  essere  tenute  al  corrente  delle
mutazioni relative alle posizioni indicate nel primo comma  e  devono
essere eliminate quando le persone alle quali sono intestate  cessino
di far parte della popolazione residente del Comune.