Art. 18. Schede individuali. A ciascuna persona residente nel Comune deve essere intestata una scheda individuale, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'istituto centrale di statistica, sulla quale devono essere indicati il sesso, la data e il Comune di nascita, lo stato civile, la professione, arte o mestiere abitualmente esercitato o la condizione non professionale, il titolo di studio, nonche' l'indirizzo dell'abitazione. L'inserimento nelle schede individuali di altre notizie puo' essere effettuato soltanto previa autorizzazione da parte del Ministero dell'interno d'intesa con l'istituto centrale di statistica, a norma dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Per le donne coniugate o vedove le schede devono essere intestate al cognome da nubile. Le schede individuali devono essere tenute al corrente delle mutazioni relative alle posizioni indicate nel primo comma e devono essere eliminate quando le persone alle quali sono intestate cessino di far parte della popolazione residente del Comune.