(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 20)
                              Art. 20. 
                         Schede di famiglia. 

 
  Per ciascuna famiglia residente nel Comune  deve  essere  compilata
una scheda di famiglia, conforme all'apposito  esemplare  predisposto
dall'Istituto centrale  di  statistica,  nella  quale  devono  essere
indicate le posizioni anagrafiche  relative  alla  famiglia  ed  alle
persone  che  la  costituiscono,  compresi  i   conviventi   abituali
aggregati. 
  La scheda di famiglia deve essere intestata al capo famiglia. 
  Nella scheda di famiglia,  successivamente  alla  sua  istituzione,
devono essere iscritte le persone  che  entrano  a  far  parte  della
famiglia e cancellate le persone che cessano di farne parte; in  essa
devono  essere  tempestivamente  annotate,  altresi',  le   mutazioni
relative alle posizioni di cui al primo comma. 
  La scheda deve essere eliminata per scioglimento della  famiglia  o
per trasferimento di essa in altro Comune o all'estero.