Art. 20. Schede di famiglia. Per ciascuna famiglia residente nel Comune deve essere compilata una scheda di famiglia, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla famiglia ed alle persone che la costituiscono, compresi i conviventi abituali aggregati. La scheda di famiglia deve essere intestata al capo famiglia. Nella scheda di famiglia, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della famiglia e cancellate le persone che cessano di farne parte; in essa devono essere tempestivamente annotate, altresi', le mutazioni relative alle posizioni di cui al primo comma. La scheda deve essere eliminata per scioglimento della famiglia o per trasferimento di essa in altro Comune o all'estero.