(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 21)
                              Art. 21. 
                        Schede di convivenza. 

 
  Per ciascuna convivenza residente nel Comune deve essere  compilata
una scheda di convivenza conforme all'apposito esemplare  predisposto
dall'istituto centrale  di  statistica,  nella  quale  devono  essere
indicate le posizioni anagrafiche  relative  alla  medesima,  nonche'
quelle dei conviventi. 
  Sul frontespizio della scheda devono essere indicati la specie e la
denominazione della convivenza ed il nominativo del capo convivenza. 
  Nella scheda di convivenza, successivamente alla  sua  istituzione,
devono essere elencate le persone  che  entrano  a  far  parte  della
convivenza e cancellate le persone che cessano di farne parte. 
  La scheda di  convivenza  deve  essere  tenuta  al  corrente  delle
mutazioni relative alla denominazione o specie della  convivenza,  al
capo di  essa,  alla  sede  della  stessa  ed  alle  generalita'  dei
conviventi. 
  La scheda di convivenza deve essere eliminata per cessazione  della
convivenza o per trasferimento di essa in altro Comune.