Art. 21. Schede di convivenza. Per ciascuna convivenza residente nel Comune deve essere compilata una scheda di convivenza conforme all'apposito esemplare predisposto dall'istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla medesima, nonche' quelle dei conviventi. Sul frontespizio della scheda devono essere indicati la specie e la denominazione della convivenza ed il nominativo del capo convivenza. Nella scheda di convivenza, successivamente alla sua istituzione, devono essere elencate le persone che entrano a far parte della convivenza e cancellate le persone che cessano di farne parte. La scheda di convivenza deve essere tenuta al corrente delle mutazioni relative alla denominazione o specie della convivenza, al capo di essa, alla sede della stessa ed alle generalita' dei conviventi. La scheda di convivenza deve essere eliminata per cessazione della convivenza o per trasferimento di essa in altro Comune.