(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 22)
                              Art. 22. 
        Ordinamento e collocazione delle schede individuali. 

 
  Le schede individuali devono essere disposte in  ordine  alfabetico
di cognome e nome dell'intestatario. E' data  facolta'  all'ufficiale
di anagrafe di raccoglierle in schedari separati,  distintamente  per
sesso. 
  Le schede degli stranieri possono essere collocate in uno schedario
a parte.