Art. 23. Ordinamento e collocazione delle schede di famiglia e di convivenza. Le schede anagrafiche di famiglia e di convivenza devono essere ordinate per frazione geografica e, nell'ambito di questa, per sezione di censimento, secondo le delimitazioni stabilite nell'ultimo censimento generale della popolazione. Nell'ambito di ciascuna sezione di censimento le schede sono collocate in ordine alfabetico di area di circolazione e, per ciascuna area di circolazione, in ordine crescente di numero civico, scala, corte ed interno.