(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 23)
                              Art. 23. 
Ordinamento e collocazione delle schede di famiglia e di convivenza. 

 
  Le schede anagrafiche di famiglia e  di  convivenza  devono  essere
ordinate per  frazione  geografica  e,  nell'ambito  di  questa,  per
sezione di censimento, secondo le delimitazioni stabilite nell'ultimo
censimento generale della popolazione. 
  Nell'ambito di  ciascuna  sezione  di  censimento  le  schede  sono
collocate in  ordine  alfabetico  di  area  di  circolazione  e,  per
ciascuna area di circolazione, in ordine crescente di numero  civico,
scala, corte ed interno.