(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 24)
                              Art. 24. 
                      Archiviazione degli atti. 

 
  Le schede individuali e le  schede  di  famiglia  e  di  convivenza
eliminate devono essere conservate a  parte;  le  schede  individuali
devono essere collocate secondo l'ordine  alfabetico  del  cognome  e
nome dell'intestatario, quelle di famiglia e di convivenza secondo il
numero d'ordine progressivo, che sara' loro assegnato all'atto  della
eliminazione; tale numero  deve  essere  riportato  sullo  rispettive
schede individuali, anche se eliminate precedentemente.