Art. 28. Le persone comunque addette alla lavorazione delle acque gassate e delle bibite analcooliche debbono essere, almeno una volta all'anno, sottoposte, da parte dell'ufficiale sanitario, a visita medica di controllo, alla vaccinazione contro le febbri tifoide e paratifoidi, nonche' a quegli altri eventuali accertamenti che si rendessero necessari. L'onere di tali accertamenti grava sul conduttore della fabbrica che e' tenuto a conservare la relativa documentazione e a presentarla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. I conduttori delle fabbriche hanno l'obbligo, inoltre, di denunciare tempestivamente all'autorita' sanitaria locale qualsiasi caso accertato o sospetto di malattie trasmissibili e di infezioni della cute e delle mucose verificatosi tra le persone addette alla preparazione di acque gassate e bibite analcooliche.