(Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 28)
                              Art. 28. 

 
  Le persone comunque addette alla lavorazione delle acque gassate  e
delle bibite analcooliche debbono essere, almeno una volta  all'anno,
sottoposte, da parte dell'ufficiale sanitario,  a  visita  medica  di
controllo, alla vaccinazione contro le febbri tifoide e  paratifoidi,
nonche' a quegli  altri  eventuali  accertamenti  che  si  rendessero
necessari. 
  L'onere di tali accertamenti grava sul  conduttore  della  fabbrica
che e' tenuto a conservare la relativa documentazione e a presentarla
ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. 
  I  conduttori  delle  fabbriche  hanno   l'obbligo,   inoltre,   di
denunciare tempestivamente all'autorita' sanitaria  locale  qualsiasi
caso accertato o sospetto di malattie trasmissibili  e  di  infezioni
della cute e delle mucose verificatosi tra le  persone  addette  alla
preparazione di acque gassate e bibite analcooliche.