(Allegato - art. 32)
                              Art. 32. 
                           (Sagoma limite) 
 
  Ogni veicolo, compreso il suo carico, deve  potersi  inscrivere  in
una sagoma di metri 2,50 di larghezza e di metri 3,80 di altezza  dal
piano stradale. 
  La lunghezza totale, compresi  gli  organi  di  attacco,  non  deve
eccedere 6 metri per i veicoli ad un asse, 10 metri per i  veicoli  a
due assi e 11 metri per quelli a tre o piu' assi. Per gli  autobus  a
due assi e' consentita la lunghezza di 11 metri. 
  La lunghezza totale dei rimorchi, compresi gli organi  di  attacco,
non deve eccedere metri 6 se sono ad un asse, metri  7,50  se  a  due
assi, metri 8 se a tre o piu' assi. 
  Gli  autoarticolati  e  gli  autosnodati  possono  raggiungere   la
lunghezza massima di 14 metri. 
  Le estremita' del fusello e del  mozzo  non  debbono  sporgere  dal
contorno esteriore del veicolo. 
  Sono eccettuati dalla disposizione del precedente comma le macchine
operatrici, le macchine agricole, i carrelli e i veicoli  a  trazione
animale sprovvisti di parafanghi o con la carrozzeria  non  sporgente
dalle ruote, per i quali la massima sporgenza  del  mozzo  o  fusello
rispetto  al  piano  esterno  del  cerchione  non  deve  superare  25
centimetri. 
  Chiunque circola con un veicolo  che  supera  i  limiti  di  sagoma
stabiliti dal presente articolo  e'  punito  con  l'ammenda  da  lire
cinquantamila a lire duecentomila.