Art. 32. (Sagoma limite) Ogni veicolo, compreso il suo carico, deve potersi inscrivere in una sagoma di metri 2,50 di larghezza e di metri 3,80 di altezza dal piano stradale. La lunghezza totale, compresi gli organi di attacco, non deve eccedere 6 metri per i veicoli ad un asse, 10 metri per i veicoli a due assi e 11 metri per quelli a tre o piu' assi. Per gli autobus a due assi e' consentita la lunghezza di 11 metri. La lunghezza totale dei rimorchi, compresi gli organi di attacco, non deve eccedere metri 6 se sono ad un asse, metri 7,50 se a due assi, metri 8 se a tre o piu' assi. Gli autoarticolati e gli autosnodati possono raggiungere la lunghezza massima di 14 metri. Le estremita' del fusello e del mozzo non debbono sporgere dal contorno esteriore del veicolo. Sono eccettuati dalla disposizione del precedente comma le macchine operatrici, le macchine agricole, i carrelli e i veicoli a trazione animale sprovvisti di parafanghi o con la carrozzeria non sporgente dalle ruote, per i quali la massima sporgenza del mozzo o fusello rispetto al piano esterno del cerchione non deve superare 25 centimetri. Chiunque circola con un veicolo che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.