Art. 33. (Pesi massimi) Il peso complessivo a pieno carico di un veicolo, costituito dal peso del veicolo in ordine di marcia e da quello del suo carico, non puo' eccedere 50 quintali per i veicoli ad un asse, 80 quintali per quelli a due assi e 100 quintali per quelli a tre o piu' assi. Il peso complessivo a pieno carico di un rimorchio ad un asse non puo' eccedere 60 quintali. Il peso complessivo a pieno carico di un autoveicolo, filoveicolo o rimorchio a due assi non puo' eccedere 100 quintali e se a tre o piu' assi 120 quintali. Quando uno dei veicoli menzionati nel precedente comma sia munito di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di appoggio sulla strada non sia superiore a otto chilogrammi per centimetro quadrato e quando, se trattisi di veicoli a tre o piu' assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad un metro, il peso complessivo a pieno carico dei veicolo non puo' raggiungere 140 quintali se a due assi, 180 quintali se a tre assi e 220 quintali se a quattro o piu' assi. Qualora si tratti di autobus o filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani il peso complessivo a pieno carico puo' raggiungere 150 quintali se a due assi e 190 quintali se a tre assi. Il peso complessivo a pieno carico di un auto articolato, o di un autosnodato puo' raggiungere 145 quintali e, quando concorrano le condizioni indicate nel comma quarto, puo' raggiungere 180 quintali se a tre assi, 280 quintali se a quattro assi e 320 quintali se a cinque o piu' assi. Qualunque sia il tipo di autoveicolo, filoveicolo o rimorchio il peso massimo in corrispondenza dell'asse piu' caricato non puo' superare 80 quintali ed in corrispondenza di due assi contigui a distanza inferiore di 2 metri fra loro non puo' superare 145 quintali complessivamente. Chiunque circola con un veicolo che supera i limiti di peso stabiliti dal presente articolo e' punito con la ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.