(Allegato - art. 34)
                              Art. 34. 
                         (Traino di veicoli) 
 
  Nessun  veicolo,  salvo  quanto  e'  disposto  nell'art.  70,  puo'
trainare piu' di un veicolo. 
  Un autoveicolo puo' trainare  un  veicolo  che  non  sia  rimorchio
soltanto se questo non e' piu' atto a  circolare  per  avarie  o  per
mancanza di organi essenziali. 
  La solidita' dell'attacco, le modalita' del traino, la  condotta  e
le cautele di guida debbono rispondere  alle  esigenze  di  sicurezza
della circolazione. 
  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito  con
l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila.