(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 5)
                  Art. 5. (Art. 7 del Testo Unico) 
                           FIERE E MERCATI 

 
  Le fiere, i mercati ed ogni altra occupazione di suolo pubblico con
veicoli, baracche, banchi, tende e simili, devono, di regola,  essere
consentiti in aree e  localita'  site  in  prossimita'  di  strade  a
traffico non intenso. 
  Solo eccezionalmente, e nei casi in cui non sia comunque  possibile
provvedere altrimenti, possono essere  consentiti  anche  in  aree  e
localita' site in prossimita' delle strade a traffico intenso,  ma  a
condizione che l'accesso ad essi  noti  intralci  in  alcun  modo  le
correnti di circolazione delle strade stesse.