(Allegato- art. 27)
                              Art. 27. 
 
  L'ufficiale giudiziario  non  puo'  assumere  impieghi  pubblici  o
privati, esercitare il commercio, l'industria, ne' alcuna professione
o accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro. 
  Puo' ricoprire la carica di amministratore gratuito di  istituzioni
pubbliche di beneficenza, di enti  di  pubblica  utilita'  legalmente
riconosciuti  o  di  enti  che  siano   sottoposti   alla   vigilanza
dell'amministrazione dello Stato; puo',  altresi',  essere  prescelto
come consulente tecnico, perito od arbitro previa autorizzazione  del
capo dell'ufficio. Puo' accedere alla carica di consigliere  comunale
o provinciale, ma deve essere collocato in aspettativa se accetta  di
ricoprire altre cariche elettive, E'  in  facolta'  del  Ministro  di
autorizzare, caso per caso, altre attivita' che siano compatibili con
le funzioni di ufficiale giudiziario. 
  L'ufficiale giudiziario, che  contravvenga  ai  divieti  posti  dal
primo comma del presente articolo, viene diffidato dal Ministro o dal
presidente della Corte di appello a cessare l'attivita' incompatibile
con le sue funzioni. 
  La circostanza che  l'ufficiale  giudiziario  abbia  obbedito  alla
diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare. 
  Decorsi  quindici  giorni  dalla  diffida,  senza  che  l'attivita'
incompatibile   sia   cessata,   l'ufficiale    giudiziario    decade
dall'ufficio. 
  Il presidente del tribunale o il pretore e' tenuto a denunciare  al
presidente della Corte di appello  i  casi  di  incompatibilita'  dei
quali sia venuto comunque a conoscenza.