(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 14)
                              Art. 14. 
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 14, e Legge 23 marzo 1956, n.  136
                               art. 5) 

 
  Sono eleggibili a consiglieri comunali  gli  iscritti  nelle  liste
elettorali di qualsiasi Comune, purche' sappiano leggere e scrivere. 
  La prova  dell'alfabetismo,  in  mancanza  di  regolare  titolo  di
studio, puo' essere data da una dichiarazione scritta e  sottoscritta
dall'interessato,  con  l'indicazione  dei  luogo  e  della  data  di
nascita, domicilio e condizione, alla  presenza  dei  Sindaco  e  del
segretario comunale, o di un notaio, o del  Pretore,  o  del  giudice
conciliatore, con l'assistenza di due testimoni estranei al personale
del Comune. Tale prova deve  essere  rilasciata  entro  dieci  giorni
dalla notificazione dell'elezione.