Art. 14. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 14, e Legge 23 marzo 1956, n. 136 art. 5) Sono eleggibili a consiglieri comunali gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune, purche' sappiano leggere e scrivere. La prova dell'alfabetismo, in mancanza di regolare titolo di studio, puo' essere data da una dichiarazione scritta e sottoscritta dall'interessato, con l'indicazione dei luogo e della data di nascita, domicilio e condizione, alla presenza dei Sindaco e del segretario comunale, o di un notaio, o del Pretore, o del giudice conciliatore, con l'assistenza di due testimoni estranei al personale del Comune. Tale prova deve essere rilasciata entro dieci giorni dalla notificazione dell'elezione.