Art. 15. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 15, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 6) Non sono eleggibili a consiglieri comunali: 1) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate; 2) i funzionari governativi che hanno la vigilanza sul Comune e gli impiegati dei loro uffici; 3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune stesso, nonche' gli amministratori di tali enti, istituti o aziende; 4) gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella circoscrizione del Comune; 5) coloro che hanno il maneggio del denaro del Comune o non ne hanno ancora reso il conto; 6) coloro che hanno lite pendente con il Comune; 7) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse del Comune, o in societa' ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dal medesimo; 8) gli amministratori del Comune e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria; 9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, sono stati legalmente messi in mora; 10) i magistrati di Corte d'appello, di Tribunale e di Pretura, nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione. Le ipotesi di ineleggibilita', di cui ai numeri 5) e 6), non si applicano agli amministratori comunali per fatto connesso con l'esercizio del mandato. Tuttavia, l'amministratore che ricopra la carica di Sindaco o di assessore e' sospeso fino all'esito del giudizio, se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di pregiudizio per l'ente. La sospensione e' pronunziata dalla Giunta, provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, e contro le relative decisioni e' ammesso ricorso alla Corte di appello, secondo le norme di cui al titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.