(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 15)
                              Art. 15. 
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 15, e Legge 23 marzo 1956, n. 136,
                               art. 6) 
 
 
  Non sono eleggibili a consiglieri comunali: 
    1)  gli  ecclesiastici  e  i  ministri   di   culto   che   hanno
giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente  le
veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate; 
    2) i funzionari governativi che hanno la vigilanza sul  Comune  e
gli impiegati dei loro uffici; 
    3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal  Comune  o  da
enti, istituti o aziende dipendenti,  sovvenzionati  o  sottoposti  a
vigilanza del Comune stesso, nonche' gli amministratori di tali enti,
istituti o aziende; 
    4) gli impiegati delle  istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e
beneficenza esistenti nella circoscrizione del Comune; 
    5) coloro che hanno il maneggio del denaro del Comune  o  non  ne
hanno ancora reso il conto; 
    6) coloro che hanno lite pendente con il Comune; 
    7) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte  in
servizi,   esazioni   di   diritti,   somministrazioni   ed   appalti
nell'interesse del Comune, o in societa' ed imprese aventi  scopo  di
lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dal medesimo; 
    8) gli amministratori del Comune e delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza poste sotto  la  sua  vigilanza,  dichiarati
responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria; 
    9) coloro che, avendo un debito liquido  ed  esigibile  verso  il
Comune, sono stati legalmente messi in mora; 
    10) i magistrati di Corte d'appello, di Tribunale e  di  Pretura,
nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione. 
  Le ipotesi di ineleggibilita', di cui ai numeri 5)  e  6),  non  si
applicano  agli  amministratori  comunali  per  fatto  connesso   con
l'esercizio del mandato. Tuttavia, l'amministratore  che  ricopra  la
carica di Sindaco o  di  assessore  e'  sospeso  fino  all'esito  del
giudizio, se l'esercizio della carica comporti evidente  pericolo  di
pregiudizio per l'ente. La sospensione e' pronunziata  dalla  Giunta,
provinciale amministrativa  in  sede  giurisdizionale,  e  contro  le
relative decisioni e' ammesso ricorso alla Corte di appello,  secondo
le norme di cui al titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.