(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 16)
Art. 16.
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 16)
Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio
comunale gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado,
l'adottante e l'adottato l'affiliante e l'affiliato.