(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 16)
                              Art. 16. 
               (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 16) 

 
  Non possono contemporaneamente far  parte  dello  stesso  Consiglio
comunale gli ascendenti e i discendenti, gli affini in  primo  grado,
l'adottante e l'adottato l'affiliante e l'affiliato.