(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 17)
                              Art. 17. 
               (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 17) 

 
  I membri della Giunta provinciale amministrativa  non  possono  far
parte di nessun Consiglio comunale compreso nella Provincia.