(Regolamento-art. 16)
 
                              Art. 16. 
 
  In base alla rendita accertata nel modo indicato al capitolo II, il
Ministro delle Finanze fara' inscrivere, mediante Regio Decreto,  sul
Gran Libro del Debito pubblico altrettanta rendita cinque per 100  in
capo alla Cassa Ecclesiastica.