Art. 17. I Regii Decreti per iscrizione della rendita saranno preceduti dal parere della Commissione di sorveglianza della Cassa Ecclesiastica, a cui verranno trasmessi i documenti necessari con un elenco, nel quale saranno indicati i fondi passati al Demanio colla rendita netta di ciascuno, e le partite corrispondenti che formano il complesso della rendita da inscriversi corrispettivamente sul Gran Libro. Sulle osservazioni della Commissione di vigilanza potra' il Consiglio dei Ministri modificare la determinazione della rendita di cui all'art. 8.