(Regolamento-art. 17)
 
                              Art. 17. 
 
  I Regii Decreti per iscrizione della rendita saranno preceduti  dal
parere della Commissione di sorveglianza della Cassa Ecclesiastica, a
cui verranno trasmessi i documenti necessari con un elenco, nel quale
saranno indicati i fondi passati al Demanio colla  rendita  netta  di
ciascuno, e le partite corrispondenti che formano il complesso  della
rendita da inscriversi corrispettivamente sul Gran Libro. 
 
  Sulle  osservazioni  della  Commissione  di  vigilanza  potra'   il
Consiglio dei Ministri modificare la determinazione della rendita  di
cui all'art. 8.