Art. 18. I certificati della rendita inscritta saranno consegnati al Direttore Generale della Cassa Ecclesiastica, il quale potra' farli dividere o riunire secondo le esigenze ed i bisogni della Cassa stessa, ad eccezione di quelli su cui a termini dell'art. 11 saranno trasferiti vincoli od ipoteche. Per cura del Direttore Generale si terra' conto speciale delle rendite spettanti all'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica nelle Provincie Napolitane.