(Regolamento-art. 18)
 
                              Art. 18. 
 
  I  certificati  della  rendita  inscritta  saranno  consegnati   al
Direttore Generale della Cassa Ecclesiastica, il quale  potra'  farli
dividere o riunire secondo le  esigenze  ed  i  bisogni  della  Cassa
stessa, ad eccezione di quelli su cui a termini dell'art. 11  saranno
trasferiti vincoli od ipoteche. 
 
  Per cura del Direttore Generale  si  terra'  conto  speciale  delle
rendite spettanti all'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica nelle
Provincie Napolitane.