(Regolamento-art. 19)
 
                              Art. 19. 
 
  L'Amministrazione della Cassa  Ecclesiastica  non  potra',  se  non
previa speciale autorizzazione dei Ministri delle Finanze e di Grazia
e Giustizia e dei Culti, tramutare la rendita nominativa in  cartelle
al portatore,  ne'  trasferire  o  cedere  la  rendita  medesima  per
investirne il prezzo in altri acquisti o per qualunque altra causa.