Art. 19. L'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica non potra', se non previa speciale autorizzazione dei Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia e dei Culti, tramutare la rendita nominativa in cartelle al portatore, ne' trasferire o cedere la rendita medesima per investirne il prezzo in altri acquisti o per qualunque altra causa.