(Regolamento-art. 21)
 
                              Art. 21. 
 
  L'Amministrazione  della  Cassa   Ecclesiastica   trasmettera'   al
Ministro delle Finanze uno  stato  dimostrativo  compilato  d'accordo
cogli Agenti  demaniali  delle  rendite  e  dei  frutti  percetti  in
anticipazione.