(Regolamento-art. 22)
 
                              Art. 22. 
 
  Quando  vi  siano  frazioni  di  rendita  da  cedersi  alla   Cassa
Ecclesiastica, le quali per legge organica del Gran Libro non possano
essere iscritte, sara' provveduto secondo particolari istruzioni  del
Ministro delle Finanze col mezzo della Cassa dei depositi e prestiti. 
 
  Pero' ove si tratti di rendite corrispondenti a  fondi  gravati  di
vincoli ipotecari  verranno  sempre  dati  alla  Cassa  Ecclesiastica
certificati per la somma immediatamente superiore che sia iscrivibile
nel Gran Libro, salvo i debiti compensi per parte della medesima.