Art. 22. Quando vi siano frazioni di rendita da cedersi alla Cassa Ecclesiastica, le quali per legge organica del Gran Libro non possano essere iscritte, sara' provveduto secondo particolari istruzioni del Ministro delle Finanze col mezzo della Cassa dei depositi e prestiti. Pero' ove si tratti di rendite corrispondenti a fondi gravati di vincoli ipotecari verranno sempre dati alla Cassa Ecclesiastica certificati per la somma immediatamente superiore che sia iscrivibile nel Gran Libro, salvo i debiti compensi per parte della medesima.