Art. 38. Inizio e compimento delle operazioni di collaudo Entro il termine prescritto dal capitolato speciale, e, in difetto, non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori deve iniziarsi la visita di collaudo in ogni caso il termine decorre dalla data sotto la quale giunge alla direzione dei lavori la comunicazione dell'appaltatore concernente l'avvenuta ultimazione dei lavori. Le operazioni di collaudo, Ivi compresa l'emissione del relativo certificato e la trasmissione dei documenti all'Amministrazione appaltante, devono essere compiute nel termine che, a norma dell'art. 22, lettera h), del decreto ministeriale 29 maggio 1895, che approva il regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, deve essere indicato nel capitolato stesso, salvo il caso previsto dall'art. 96 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.