(Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 23)
                            Articolo 23. 

 
  1. I beni tedeschi in Italia saranno restituiti agli aventi diritto
tedeschi nello stato in cui si trovano al momento della restituzione,
salvo disposizioni diverse del presente Accordo. 
  2. Eventuali rivendicazioni per danni, perdite o  modifiche  dovuti
ad  azioni   ed   omissioni   degli   organi   preposti   alla   loro
amministrazione, pubblici o privati, non potranno essere fatte valere
da parte della Repubblica Federale di Germania o dei proprietari  dei
beni medesimi.