Articolo 24. La Repubblica Federale di Germania considera la regolamentazione prevista dal presente Accordo come definitiva. Essa e i suoi cittadini non potranno fai valere, nei confronti della Repubblica italiana, altre pretese e diritti relativi al sequestro, alla liquidazione dei beni tedeschi in Italia e alle misure adottate in merito ai marchi di fabbrica e di commercio tedeschi in Italia.