(Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 24)
                            Articolo 24. 

 
  La Repubblica Federale di Germania  considera  la  regolamentazione
prevista  dal  presente  Accordo  come  definitiva.  Essa  e  i  suoi
cittadini non potranno fai valere,  nei  confronti  della  Repubblica
italiana,  altre  pretese  e  diritti  relativi  al  sequestro,  alla
liquidazione dei beni tedeschi in Italia e alle  misure  adottate  in
merito ai marchi di fabbrica e di commercio tedeschi in Italia.