Articolo 25. 1. Controversie circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo devono essere, nella misura del possibile, risolte dai Governi dei due Stati contraenti. 2. Se una controversia non potesse essere risolta in tal modo, essa dovra', a richiesta di uno dei due Stati contraenti, essere sottoposta ad un Tribunale arbitrale. 3. Il Tribunale arbitrale sara' costituito di volta in volta; ciascuno degli Stati contraenti nominera' un membro e i due membri cosi' nominati si metteranno d'accordo per la scelta del presidente su una persona appartenente ad un terzo Stato, la quale sara' nominata dai Governi dei due Stati contraenti. I membri devono essere nominati entro due mesi,il presidente entro tre mesi, dopo che uno degli Stati contraenti avra' informato l'altro che desidera sottoporre la controversia ad un Tribunale arbitrale. 4. Se i termini menzionati al paragrafo 3 non sono mantenuti, in mancanza di altra intesa ognuno degli Stati contraenti puo' pregare il presidente della Corte delle Comunita' Europee, di procedere alle necessarie nomine. Se il presidente ha la nazionalita' di uno dei due Stati contraenti o se e' impedito per altra ragione, il suo sostituto procedera' alle nomine. 5. Se anche il sostituto del presidente ha la nazionalita' di uno dei due Stati contraenti oppure se anche egli e' impedito, il membro della Corte, successivo in rango, che non abbia la nazionalita' di uno dei due Stati contraenti, procedera' alle nomine. 6. Il Tribunale arbitrale decide a maggioranza. Le sue decisioni sono vincolanti. Ogni Stato confraente sostiene le spese del suo aribitrio e quelle risultanti dalla sua rappresentanza nella causa davanti al Tribunale arbitrale le spese per il presidente nonche' la altre spese saranno sopportate in parti uguali dai due Stati contraenti. Il Tribunale arbitrale puo' stabilire diversamente circa le spese. Per il resto la procedura e' stabilita dal Tribunale arbitrale.