(Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 27)
                            Articolo 27. 

 
  Il presente Accordo vale anche per il Land  Birilino,  a  meno  che
entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo stesso il  Governo
della Repubblica Federale di Germania non  faccia  al  Governo  della
Repubblica italiana una comunicazione contraria.