Articolo 28.
Il presente Accordo entrera' in vigore un mese dopo che i Governi
dei due Stati contraenti si saranno reciprocamente comunicati
l'avvenuto adempimento di quanto previsto dalla rispettiva
legislazione interna per l'entrata in vigore dell'Accordo.
Fatto a Bonn il 2 giugno 1961 in quattro copie originali, due in
lingua italiana e due in lingua tedesca; i testi nelle due lingue
faranno ugualmente fede.
Per la Repubblica Federale di Germania
CARSTENS
Per la Repubblica italiana
QUARONI
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI