(Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 28)
                            Articolo 28. 

 
  Il presente Accordo entrera' in vigore un mese dopo che  i  Governi
dei  due  Stati  contraenti  si  saranno  reciprocamente   comunicati
l'avvenuto  adempimento   di   quanto   previsto   dalla   rispettiva
legislazione interna per l'entrata in vigore dell'Accordo. 

 
  Fatto a Bonn il 2 giugno 1961 in quattro copie  originali,  due  in
lingua italiana e due in lingua tedesca; i  testi  nelle  due  lingue
faranno ugualmente fede. 

 
               Per la Repubblica Federale di Germania 
                              CARSTENS 

 
                     Per la Repubblica italiana 
                               QUARONI 

 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 

 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                                SEGNI