(Regolamento-art. 30)
                              Art. 30. 
                  Albo - Revisione - Comunicazione 
 
 
  Il  Consiglio  regionale  o  interregionale  provvede  alla  tenuta
dell'albo e deve almeno ogni anno curarne la revisione. 
  Il Consiglio provvede al deposito dell'albo, a norma dell'art.  44,
primo comma, della legge  e  trasmette  annualmente  copia  dell'albo
stesso al procuratore generale della Corte di appello, ai  presidenti
dei Tribunali ed ai procuratori della Repubblica del distretto  nella
cui circoscrizione ha sede l'Ordine. 
  Il presidente del Consiglio regionale o interregionale  rilascia  a
ciascun iscritto negli elenchi dell'albo, in regola con il  pagamento
delle quote annuali, a richiesta ed  a  spese  dell'interessato,  una
tessera di riconoscimento. 
  La tessera e' firmata dal presidente e dal segretario del Consiglio
e deve  essere  munita  di  fotografia  recante  il  timbro  a  secco
dell'Ordine. 
  Il Consiglio dispone il  ritiro  della  tessera  quando  l'iscritto
venga cancellato dall'albo.