Art. 30. Albo - Revisione - Comunicazione Il Consiglio regionale o interregionale provvede alla tenuta dell'albo e deve almeno ogni anno curarne la revisione. Il Consiglio provvede al deposito dell'albo, a norma dell'art. 44, primo comma, della legge e trasmette annualmente copia dell'albo stesso al procuratore generale della Corte di appello, ai presidenti dei Tribunali ed ai procuratori della Repubblica del distretto nella cui circoscrizione ha sede l'Ordine. Il presidente del Consiglio regionale o interregionale rilascia a ciascun iscritto negli elenchi dell'albo, in regola con il pagamento delle quote annuali, a richiesta ed a spese dell'interessato, una tessera di riconoscimento. La tessera e' firmata dal presidente e dal segretario del Consiglio e deve essere munita di fotografia recante il timbro a secco dell'Ordine. Il Consiglio dispone il ritiro della tessera quando l'iscritto venga cancellato dall'albo.