(Regolamento-art. 36)
                              Art. 36. 
               Iscrizione nel registro del praticanti 
 
 
  Coloro che intendano essere iscritti nel  registro  dei  praticanti
debbono, all'inizio  delle  attivita'  previste  dall'art.  31  della
legge, inoltrare al Consiglio regionale o interregionale di residenza
domanda di iscrizione, allegando,  oltre  i  documenti  previsti  dal
secondo  comma  dell'art.  33  della  legge,  la  dichiarazione   del
direttore dell'organo di stampa comprovante l'effettivo inizio  della
pratica. 
  Essi debbono, inoltre, presentare  il  titolo  di  studio  previsto
dall'ultimo comma dell'art. 33 della legge  oppure  dichiarare  nella
domanda che intendono sostenere l'esame di cultura generale di cui al
quarto comma del medesimo art. 33. 
  Il direttore della pubblicazione o del  servizio  giornalistico  e'
tenuto, a richiesta dell'interessato, al  tempestivo  rilascio  della
dichiarazione di cui al primo comma.