(Regolamento-art. 45)
                              Art. 45. 
      Prova di idoneita' professionale - Sessioni e Commissioni 
 
 
  Il Consiglio nazionale dell'Ordine, entro il mese  di  marzo  e  di
settembre di ciascun anno, provvede ad indire le due  sessioni  della
prova di idoneita' professionale che avranno luogo,  rispettivamente,
nei mesi di maggio e di novembre,  fissando  all'uopo,  per  ciascuna
sessione, il giorno della prova scritta ed il termine entro il  quale
dovranno essere presentate la domande di ammissione. 
  Almeno quaranta giorni  prima  della  data  fissata  per  la  prova
scritta, il Consiglio nazionale richiede al presidente della Corte di
appello di Roma la nomina, a norma dell'articolo 32 della legge,  dei
due magistrati che dovranno far parte della Commissione  esaminatrice
e, almeno 20 giorni prima,  provvede  a  nominare  gli  altri  cinque
componenti tra i giornalisti professionisti,  Iscritti  nel  relativo
elenco da non meno di dieci anni, del quali almeno quattro esercitino
la propria attivita' presso quotidiani, periodici, agenzie di  stampa
di cui all'art. 34 della legge, e presso  il  servizio  giornalistico
della radiotelevisione, in ragione  di  uno  per  ciascuno  di  detti
settori di attivita'. 
  Con gli stessi criteri di cui al comma precedente si provvede  alla
nomina di componenti  supplenti  in  numero  eguale  a  quello  degli
effettivi. 
  Per la sostituzione di un componente effettivo, il presidente della
Commissione  si  varra',  ove  possibile,  del  componente  supplente
appartenente allo stesso settore di attivita'. 
  Entro il termine di venti  giorni  di  cui  al  secondo  comma,  Il
Consiglio nazionale nomina il  segretario  della  Commissione  tra  i
professionisti Iscritti nel relativo elenco da almeno cinque anni. 
  La  segreteria  del  Consiglio  nazionale  espleta  i   lavori   di
segreteria della Commissione esaminatrice. 
  Le deliberazioni con le  quali  sono  indette  le  sessioni,  ed  I
provvedimenti di nomina dei componenti  le  Commissioni  esaminatrici
sono, entro quindici  giorni,  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  e  comunicate  a  tutti  i  Consigli  regionali  o
interregionali. 
  Il Consiglio nazionale, ove ne ravvisi l'opportunita', puo'  Indire
una terza sessione di esami.