Art. 51. Ammissione alla prova orale Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito nella prova scritta il giudizio positivo. L'elenco degli ammessi, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e' reso pubblico non oltre il terzo giorno successivo al compimento della revisione di tutte le prove scritte. A ciascuno degli ammessi e' data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovra' presentarsi per sostenere la prova orale, che sara' fissata a distanza di non piu' di veniti e non meno di dieci giorni dalla data del deposito dell'elenco degli ammessi. La lettera di comunicazione di cui al comma precedente costituisce, per il praticante, documento sufficiente per ottenere, da parte del direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico, il permesso di assenza occorrente per la partecipazione alla prova orale.