(Regolamento-art. 51)
                              Art. 51. 
                     Ammissione alla prova orale 
 
 
  Sono ammessi alla prova orale i candidati  che  abbiano  conseguito
nella prova scritta il giudizio positivo. 
  L'elenco  degli  ammessi,  sottoscritto  dal   presidente   e   dal
segretario, e' reso pubblico non oltre il terzo giorno successivo  al
compimento della revisione di tutte le prove scritte. 
  A ciascuno degli  ammessi  e'  data  tempestiva  comunicazione  del
giorno, dell'ora e del luogo in cui dovra' presentarsi per  sostenere
la prova orale, che sara' fissata a distanza di non piu' di veniti  e
non meno di dieci giorni dalla data del  deposito  dell'elenco  degli
ammessi. 
  La lettera di comunicazione di cui al comma precedente costituisce,
per il praticante, documento sufficiente per ottenere, da  parte  del
direttore  della  pubblicazione  o  del  servizio  giornalistico,  il
permesso di assenza  occorrente  per  la  partecipazione  alla  prova
orale.