(Allegato A-art. 82)
 
                              Art. 82. 
 
  Sono sottoposte al consiglio comunale tutte le istituzioni fatte  a
pro  della  generalita'  degli  abitanti  del  comune,  o  delle  sue
frazioni, alle quali non siano applicabili le regole  degli  istituti
di carita' e beneficenza, come pure gli  interessi  dei  parrocchiani
quando questi ne sostengano qualche spesa a termini di legge. 
 
  Gli stessi stabilimenti di carita' e beneficenza sono soggetti alla
sorveglianza del consiglio comunale, il quale puo' sempre  esaminarne
l'andamento, e vederne i conti. 
 
  Quando  gli  interessi  concernenti  le  proprieta'  od   attivita'
patrimoniali delle frazioni, o gli interessi dei parrocchiani sono in
opposizione a quelli del comune o di altre frazioni del medesimo,  il
prefetto convoca gli elettori delle frazioni alle quali  spettino  le
dette proprieta' od attivita', od i parrocchiani, per  la  nomina  di
tre commissari, i quali provvedono  all'amministrazione  dell'oggetto
in controversia colle facolta' spettanti al Consiglio comunale. 
 
  Dalle  decisioni  del  prefetto  e'  aperto  il  ricorso   in   via
gerarchica. 
 
  Sara'  inteso  il  voto  del  consiglio  comunale  sui  cambiamenti
relativi alla circoscrizione delle parrocchie del comune,  in  quanto
sostenga qualche spesa per le medesime.