Art. 82. Sono sottoposte al consiglio comunale tutte le istituzioni fatte a pro della generalita' degli abitanti del comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di carita' e beneficenza, come pure gli interessi dei parrocchiani quando questi ne sostengano qualche spesa a termini di legge. Gli stessi stabilimenti di carita' e beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del consiglio comunale, il quale puo' sempre esaminarne l'andamento, e vederne i conti. Quando gli interessi concernenti le proprieta' od attivita' patrimoniali delle frazioni, o gli interessi dei parrocchiani sono in opposizione a quelli del comune o di altre frazioni del medesimo, il prefetto convoca gli elettori delle frazioni alle quali spettino le dette proprieta' od attivita', od i parrocchiani, per la nomina di tre commissari, i quali provvedono all'amministrazione dell'oggetto in controversia colle facolta' spettanti al Consiglio comunale. Dalle decisioni del prefetto e' aperto il ricorso in via gerarchica. Sara' inteso il voto del consiglio comunale sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del comune, in quanto sostenga qualche spesa per le medesime.