Art. 87. Nell'una e nell'altra sessione il Consiglio comunale, in conformita' delle leggi e dei regolamenti, delibera intorno: 1.° Agli uffizi, agli stipendi, alle indennita' ed ai salari; 2.° Alla nomina, alla sospensione ed al licenziamento degli impiegati, dei maestri e delle maestre, degli addetti al servizio sanitario, dei cappellani e degli esattori e tesorieri dove sono istituiti, salve le disposizioni delle leggi speciali in vigore. La nomina del segretario non puo' aver luogo fuorche' colle condizioni da stabilirsi con regolamento approvato con decreto reale; 3.° Agli acquisti, all'accettazione ed al rifiuto dei lasciti e doni; 4.° Alle alienazioni, alle cessioni di crediti ai contratti portanti ipoteca, servitu' o costituzione di rendita fondiaria, alle transazioni sopra diritti di proprieta' e di servitu'; 5.° Alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, alla creazione di prestiti, alla natura degl'investimenti fruttiferi, alle affrancazioni di rendite e di censi passivi; 6.° Ai regolamenti sui modi di usare dei beni comunali e sulle istituzioni che appartengono al comune, come pure ai regolamenti d'igiene, edilita' e polizia locale attribuiti dalla legge ai comuni; 7.° Alla destinazione dei beni e degli stabilimenti comunali; 8.° Alle costruzioni ed al traslocamento dei cimiteri; 9.° Al concorso del comune all'esecuzione di opere pubbliche ed alle spese per esso obbligatorie a termini di legge; 10.° Alle nuove e maggiori spese ed allo storno di fondi da una categoria ad un'altra del bilancio; 11.° Ai dazi ed alle imposte da stabilirsi o da modificarsi nell'interesse del comune, ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro applicazione. E in generale delibera sopra tutti gli oggetti che sono proprii dell'amministrazione municipale e che non sono attribuiti alla giunta od al sindaco.